I figli vanno (con)divisi: a dirlo le Linee guida del Tribunale di Brindisi

I figli vanno (con)divisi: a dirlo le Linee guida del Tribunale di Brindisi
23 Marzo 2017: I figli vanno (con)divisi: a dirlo le Linee guida del Tribunale di Brindisi 23 Marzo 2017

Ad oltre dieci anni dalla sua entrata in vigore, la Legge n. 54/2006 suscita ancora molto interesse.

Ad animare gli studiosi del diritto e, da ultimo, la Sezione Civile del Tribunale di Brindisi è la “divaricazione tra legge e prassi, per effetto della quale le aspettative create dalla riforma del 2006 … vengono spesso disattese dal provvedimento”, tanto che il modello concretamente applicato nelle aule di giustizia sarebbe “solo nominalmente” e non “realmente” bigenitoriale (p. 1).

Le Linee guida partono proprio da questa criticità per poi dettare delle “istruzioni per l’uso” (p. 3), volte a realizzare una “effettiva uguaglianza tra genitori nei confronti dei propri figli” (p. 1).

LA “SHARED RESIDENCE” (p. 3). Per realizzare una “condivisione” della genitorialità sarebbe innanzitutto necessario superare “l’obsoleta distinzione tra genitore accudente” (cd. prevalentemente collocatario) e genitore ludico”.

Ciascun genitore dovrebbe, infatti, “partecipare alla quotidianità dei figli”, all’interno di un “modello di frequentazione mediamente paritetico”, che preveda i figli “domiciliati presso entrambi i genitori”.

La “residenza” dei minori avrebbe, pertanto, “valenza puramente anagrafica” e la “residenza abituale” dovrebbe rilevare “al solo scopo di definire il giudice competente in caso di allontanamento unilaterale di uno dei genitori assieme ai figli”.

In pratica, poi il minore dovrebbe risiedere alternativamente presso entrambi i genitori, per periodi di pari durata o comunque significativi.

L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE (p. 4). La “frequentazione … equilibrata e continuativa con entrambi i genitori” determinerebbe un nuovo criterio di assegnazione della casa familiare, non più basato sull’interesse del minore, bensì sulle ragioni proprietarie.

Questa, infatti, “resta al proprietario senza possibilità di contestazioni”, mentre “se appartiene ad entrambi si valuterà quale sia il costo della locazione di un appartamento di caratteristiche simili e al genitore che ne esce verrà scontato il 50% di tale cifra nel calcolo del mantenimento”.

IL MANTENIMENTO E LE “SPESE STRAORDINARIE” (p. 4). La “frequentazione … equilibrata e continuativa con entrambi i genitori” determinerebbe, altresì, quale “privilegiata” forma di mantenimento quella “diretta”, per cui “ciascun genitore deve assumere una parte dei compiti di cura dei figli”.

L’ “assegno” da regola dovrebbe divenire eccezione, strumento “residuale, con valenza perequativa, e limitato ai casi in cui per l’abissale distanza delle risorse economiche … non sia possibile compensare le differenze di contributo attribuendo al genitore più abbiente i capitoli di spesa più onerosi”.

Con riguardo, poi, alle “spese straordinarie”, queste dovrebbero coincidere solo con le “spese effettivamente imprevedibili” e non anche con quelle “non quotidiane (tipo spese scolastiche), ma prevedibilissime”.

Sarebbe, pertanto, “più corretto e convincente” adottare quale criterio di ripartizione quello tra spese “prevedibili ed imprevedibili”, come peraltro suggerito dalla Corte di Cass. sent. n. 16664/2012.

L’ASCOLTO DEL MINORE (p. 4). Altra “nota dolente” dell’attuale prassi giudiziaria sarebbe l’ascolto del minore, legislativamente previsto ma concretamente “negato”.

Occorrerebbe, invece, fare concreta applicazione dell’art. 315 bis c.c., che attribuisce il diritto all’ascolto “senza condizionamenti”, al punto che, “se richiesto, non può essere negato”.

LA MEDIAZIONE FAMILIARE (p. 4). Si vuole incentivare questo strumento, in quanto ritenuto necessario per realizzare l’auspicata “condivisione” della genitorialità.

Il succitato vademecum sarebbe l’ “indispensabile” principio di cambiamento di un “contesto sociale che conserva vecchi retaggi e tradizionali attribuzioni di ruolo” (p. 4).

Resta, tuttavia, da verificare se il cambiamento nel senso indicato dalle Linee guida brindisine si risolva effettivamente a vantaggio del best interest of the child.

La “matematica” ripartizione dei tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore, piuttosto che la prevalenza delle esigenze proprietarie su quelle dei minori alla conservazione dell’habitat domestico sembrano, purtroppo, propendere per l’affermazione dei diritti degli adulti, a discapito dei figli.

Questi ultimi dovrebbero, infatti, “dividersi” nella misura del 50% in favore di ciascun genitore: anziché “condivisi” (lat. cum, assieme), essi sarebbero quindi destinati ad essere quotidianamente … “divisi”.

Ciò con buona pace di quel best interest of the child tanto declamato, ma ancora troppo spesso negato.

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